Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), dopo parola <<infrastrutture>> sono inserite le seguenti: <<e degli interventi di miglioramento fondiario>>.

2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), del Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) e del Programma Regionale Friuli Venezia Giulia FESR 2021-2027 (PR FESR), in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013, della sezione II del capo II del titolo V del regolamento (UE) 2021/1060, nonché dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2021/2115.
6. Alla legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<1. Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:
a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
h) prestiti per la conduzione aziendale;
i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;
m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale. o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.>>.

8. Per le delegazioni amministrative intersoggettive aventi ad oggetto la realizzazione di lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), continuano ad operare le disposizioni riguardanti la determinazione delle spese tecniche, di progettazione, generali e di collaudo e le modalità di erogazione del finanziamento previste dai corrispondenti atti di delegazione e dalla normativa previgente.
9. Sono fatti salvi gli atti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2016, ai fini di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), per soddisfare le istanze di trasferimento delle risorse presentate nell'anno precedente e non finanziate per esaurimento di risorse.
13. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 39 a 41, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), trovano applicazione fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare previsto dalla normativa comunitaria e statale in materia.
14. L'entità del pagamento di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016 è quantificato ricalcolando le somme dovute per il periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2015 sulla base dei criteri per il pagamento dell'importo del prelievo supplementare di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015.
15.
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

16. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di idonee procedure concorsuali, la validità della graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni giuntali 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2017.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 28/2017
2 Comma 5 bis sostituito da art. 3, comma 15, L. R. 37/2017
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 2, comma 21, L. R. 14/2018
4 Comma 11 abrogato da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 1 bis, L.R. 20/2007.
5 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 39, lettera a), L. R. 7/2024
6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 39, lettera b), L. R. 7/2024
7 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 39, lettera b), L. R. 7/2024
8 Comma 5 abrogato da art. 3, comma 39, lettera b), L. R. 7/2024
9 Comma 5 bis abrogato da art. 3, comma 39, lettera b), L. R. 7/2024