Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Tarvisio e approvato con decreto del Presidente della Regione il 21 luglio 2011, n. 173 (Approvazione accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Comune di Tarvisio rispettivamente in data 8 luglio 2011 e 6 luglio 2011), e concesso con decreto n. 2047 di data 25 novembre 2011, mantenendo la finalità del medesimo rispetto l'adeguamento in materia di sicurezza degli immobili facenti parte del complesso ex Weissenfels e a seguito dell'individuazione della priorità d'intervento su ulteriori immobili del medesimo comparto, anche riconoscendo le spese antecedentemente sostenute.
3. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Tarvisio alla Direzione centrale competente in materia di promozione economica nei territori montani, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare e della rendicontazione della spesa antecedentemente sostenuta. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993 individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Socchieve sottoscritto rispettivamente in data 1 settembre 2008 e in data 22 agosto 2008 (Ampliamento edificio destinato ad attività artigianale, commerciale, sito nella zona artigianale del Comune di Socchieve), approvato con decreto del Presidente della regione n. 243/Pres del 19/09/2008 e concesso con decreto n. 3576/PROD/POLEC del 20/11/2008, per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".
5. La conferma di contributo di cui al comma 4 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Socchieve alla Direzione Centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai fini di cui al comma 10 le assegnazioni delle risorse concesse all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) che alla data del 28 febbraio 2017 risultino non impegnabili a causa di insufficienza di domande sul canale contributivo, per un importo massimo pari a 800.000 euro.
11. Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG comunica l'importo delle risorse di cui al comma 10 entro il 31 marzo 2017.
12. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 51 le parole <<al capo II del titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)>>;

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo complessivo di euro 270.471,90 già concesso con decreto n. 1632/PROD/TUR del 6 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Azzano Decimo, per la parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano e a destinarne una parte per l'adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti.
14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Azzano Decimo presenta, entro il 31 marzo 2017, al Servizio competente in materia di turismo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, nel limite di 60.000 euro, per l'intervento finalizzato alla parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002; entro il medesimo termine presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, per il restante importo di euro 210.471,90, per il diverso intervento di adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
15. Ai sensi dei commi 13 e 14 il Servizio competente in materia di turismo ed il Servizio competente in materia di edilizia scolastica provvedono a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare i nuovi termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
17. Alla legge regionale 30 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) sono apportate le seguenti modifiche:
18.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), dopo le parole <<14/2002>> sono aggiunte le seguenti: <<o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015.>>.

19.
Alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole <<al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 3 e 4>>.

21. I consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 febbraio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi industriali) e i consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFvg-riforma delle politiche industriali) possono provvedere a rinegoziare a condizioni migliorative i tassi di interesse dei mutui contratti e assisiti da contributo ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).
22. Ai fini del comma 21 i consorzi industriali e i consorzi di sviluppo economico locale presentano all'Ufficio regionale che ha concesso il contributo apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi di cui al comma 21, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi anche ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto ai sensi del comma 21. In ogni caso la quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.
24. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche per la surroga dei mutui.
27. I consorzi di sviluppo economico locale che già svolgono le proprie funzioni al di fuori dell'agglomerato industriale di competenza, sono autorizzati a proseguire tali attività limitatamente agli immobili di proprietà già esistenti e con utilizzo di risorse proprie.
28. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), in corso alla data del 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225 ( LR 29/2005 art. 102: regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).
Note:
1 Parole sostituite al comma 26 da art. 2, comma 31, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 2, comma 30, L. R. 37/2017
3 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 2, comma 39, L. R. 45/2017