Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3, e 4 ter, comma 5), è sostituita dalla seguente:

Classi dimensionali
Comuni - abitanti
Zone Territoriali Omogenee
ABCDEF
<10.000181291269
10.001/100.0003624182469
100.001/300.000724836481218
>300.00001087254721827


5. In via di interpretazione autentica i poteri che l'articolo 28, comma 2 quater, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e l'articolo 16, commi 11, 14 e 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), attribuiscono all'Assessore competente in materia di finanze si intendono riferiti, a decorrere dall'1 gennaio 2016, al Ragioniere generale della Regione.
7.
Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono trasmessi contestualmente>>.

9.
La Regione dà attuazione all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e del processo di superamento delle Province di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 5/2012, 26/2014 e 18/2015), al fine di assicurare elevati livelli di servizio a presidio del territorio.

10.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione dei Garante regionale dei diritti della persona), è abrogata.