Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019.
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), (riferito agli articoli 4, comma 2, 4 bis, comma 3, e 4 ter, comma 5), è sostituita dalla seguente:

Classi dimensionali
Comuni - abitanti
Zone Territoriali Omogenee
ABCDEF
<10.000181291269
10.001/100.0003624182469
100.001/300.000724836481218
>300.00001087254721827


5. In via di interpretazione autentica i poteri che l'articolo 28, comma 2 quater, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e l'articolo 16, commi 11, 14 e 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), attribuiscono all'Assessore competente in materia di finanze si intendono riferiti, a decorrere dall'1 gennaio 2016, al Ragioniere generale della Regione.
7.
Al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole <<Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono trasmessi contestualmente>>.

9.
La Regione dà attuazione all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e del processo di superamento delle Province di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 5/2012, 26/2014 e 18/2015), al fine di assicurare elevati livelli di servizio a presidio del territorio.

10.
La lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione dei Garante regionale dei diritti della persona), è abrogata.

Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Tarvisio e approvato con decreto del Presidente della Regione il 21 luglio 2011, n. 173 (Approvazione accordo di programma stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Comune di Tarvisio rispettivamente in data 8 luglio 2011 e 6 luglio 2011), e concesso con decreto n. 2047 di data 25 novembre 2011, mantenendo la finalità del medesimo rispetto l'adeguamento in materia di sicurezza degli immobili facenti parte del complesso ex Weissenfels e a seguito dell'individuazione della priorità d'intervento su ulteriori immobili del medesimo comparto, anche riconoscendo le spese antecedentemente sostenute.
3. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Tarvisio alla Direzione centrale competente in materia di promozione economica nei territori montani, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare e della rendicontazione della spesa antecedentemente sostenuta. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993 individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Socchieve sottoscritto rispettivamente in data 1 settembre 2008 e in data 22 agosto 2008 (Ampliamento edificio destinato ad attività artigianale, commerciale, sito nella zona artigianale del Comune di Socchieve), approvato con decreto del Presidente della regione n. 243/Pres del 19/09/2008 e concesso con decreto n. 3576/PROD/POLEC del 20/11/2008, per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della centralina idroelettrica "Rio Grasia".
5. La conferma di contributo di cui al comma 4 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Comune di Socchieve alla Direzione Centrale attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, corredata della documentazione relativa alle opere da realizzare. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare ai fini di cui al comma 10 le assegnazioni delle risorse concesse all'Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) che alla data del 28 febbraio 2017 risultino non impegnabili a causa di insufficienza di domande sul canale contributivo, per un importo massimo pari a 800.000 euro.
11. Unioncamere regionale delle Camere di commercio del FVG comunica l'importo delle risorse di cui al comma 10 entro il 31 marzo 2017.
12. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 51 le parole <<al capo II del titolo II della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)>>;

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo complessivo di euro 270.471,90 già concesso con decreto n. 1632/PROD/TUR del 6 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 161, comma 4, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), al Comune di Azzano Decimo, per la parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano e a destinarne una parte per l'adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti.
14. Per le finalità di cui al comma 13 il Comune di Azzano Decimo presenta, entro il 31 marzo 2017, al Servizio competente in materia di turismo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, nel limite di 60.000 euro, per l'intervento finalizzato alla parziale esecuzione del progetto relativo alla realizzazione di un parco urbano, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002; entro il medesimo termine presenta al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, per il restante importo di euro 210.471,90, per il diverso intervento di adeguamento antisismico della scuola elementare Cesare Battisti, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
15. Ai sensi dei commi 13 e 14 il Servizio competente in materia di turismo ed il Servizio competente in materia di edilizia scolastica provvedono a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare i nuovi termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
17. Alla legge regionale 30 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) sono apportate le seguenti modifiche:
18.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), dopo le parole <<14/2002>> sono aggiunte le seguenti: <<o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015.>>.

19.
Alla lettera c), del comma 5, dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole <<al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai commi 3 e 4>>.

21. I consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 febbraio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi industriali) e i consorzi di sviluppo economico locale di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFvg-riforma delle politiche industriali) possono provvedere a rinegoziare a condizioni migliorative i tassi di interesse dei mutui contratti e assisiti da contributo ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).
22. Ai fini del comma 21 i consorzi industriali e i consorzi di sviluppo economico locale presentano all'Ufficio regionale che ha concesso il contributo apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi di cui al comma 21, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi anche ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto ai sensi del comma 21. In ogni caso la quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati.
24. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano anche per la surroga dei mutui.
27. I consorzi di sviluppo economico locale che già svolgono le proprie funzioni al di fuori dell'agglomerato industriale di competenza, sono autorizzati a proseguire tali attività limitatamente agli immobili di proprietà già esistenti e con utilizzo di risorse proprie.
28. Ai procedimenti contributivi di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), in corso alla data del 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2014, n. 225 ( LR 29/2005 art. 102: regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali).
Note:
1 Parole sostituite al comma 26 da art. 2, comma 31, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 2, comma 30, L. R. 37/2017
3 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 2, comma 39, L. R. 45/2017
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
1.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), dopo parola <<infrastrutture>> sono inserite le seguenti: <<e degli interventi di miglioramento fondiario>>.

2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR, in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che disciplina l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo rurale in strumenti finanziari che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate ad obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno in virtù della forma di rotazione dei mezzi impiegati.
3. Per le finalità di cui al comma 2:
a) l'Autorità di gestione del PSR fornisce al Fondo di rotazione il contributo finanziario individuato dal piano finanziario del PSR;
b) i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario sono definiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1303/2013 in un accordo di finanziamento;
c) l'accordo di finanziamento è stipulato dall'Autorità di gestione del PSR e dall'amministratore del Fondo di rotazione individuato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole;
d) una delle Sezioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 80/1982 è riservata in termini esclusivi all'utilizzo del contributo finanziario del PSR, anche al fine di consentire un'evidenza contabile distinta rispetto le altre risorse finanziarie del Fondo medesimo e assume la denominazione di "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821, della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.
(3)
5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con uno o più regolamenti regionali.
6. Alla legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<1. Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:
a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;
d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;
f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;
g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;
h) prestiti per la conduzione aziendale;
i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;
j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;
k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;
m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;
n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale. o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.>>.

8. Per le delegazioni amministrative intersoggettive aventi ad oggetto la realizzazione di lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), assentite antecedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), continuano ad operare le disposizioni riguardanti la determinazione delle spese tecniche, di progettazione, generali e di collaudo e le modalità di erogazione del finanziamento previste dai corrispondenti atti di delegazione e dalla normativa previgente.
9. Sono fatti salvi gli atti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2016, ai fini di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), per soddisfare le istanze di trasferimento delle risorse presentate nell'anno precedente e non finanziate per esaurimento di risorse.
13. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 39 a 41, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), trovano applicazione fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare previsto dalla normativa comunitaria e statale in materia.
14. L'entità del pagamento di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016 è quantificato ricalcolando le somme dovute per il periodo 1 aprile 2014-31 marzo 2015 sulla base dei criteri per il pagamento dell'importo del prelievo supplementare di cui all'articolo 1, comma 4 bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 91/2015.
15.
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

16. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di idonee procedure concorsuali, la validità della graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni giuntali 29 maggio 2008, n. 947, e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2017.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 28/2017
2 Comma 5 bis sostituito da art. 3, comma 15, L. R. 37/2017
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 2, comma 21, L. R. 14/2018
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Con riferimento al servizio idrico integrato, previa approvazione da parte dell'AUSIR e della Consulta d'ambito del verbale di ricognizione e consegna, l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione. Le funzioni esercitate dalle Consulte d'ambito sono trasferite in capo all'AUSIR ad avvenuta nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 2. Il subentro nei rapporti giuridici che fanno capo all'Ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2005 da parte dell'AUSIR e la conseguente liquidazione dell'Ente interregionale avvengono nel rispetto del termine di cui all'articolo 3, comma 2.>>;

c)   ( ABROGATA )
4. Per le domande di assegnazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 17, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 3, lettera a), presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute dall'1 gennaio 2016.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 24, c. 1, lett. d bis), L.R. 5/2016.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
13. All'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
14. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
l'articolo 81 è sostituito dal seguente:
<<Art. 81
 (Elenco degli alberi monumentali)
2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la struttura regionale competente in materia di biodiversità.
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

15. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 81 e 82 della legge 9/2007, come sostituiti dal comma 14, lettere b) e c), nonché per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, sono impiegati i fondi statali trasferiti ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
16. Ai commi 42 e 43 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole <<31 dicembre 2016>> sono sostitute dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>.
19. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 32, comma 1, L. R. 29/2017
2 Lettera f) del comma 13 abrogata da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44 bis, commi 6 e 6 bis, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2024.
3 Lettera g) del comma 13 abrogata da art. 5, comma 60, lettera f), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44 bis, commi 6 e 6 bis, L.R. 14/2002, con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Roveredo in Piano il contributo di 488.250 euro, concesso ed erogato con decreto PMT/1927/VS.0.14 del 10 aprile 2013, per la realizzazione di una rotatoria tra via Brentella e via Primo Maggio, quale finanziamento per la realizzazione di una diversa soluzione tecnica del medesimo incrocio e quota parte di finanziamento per la sistemazione delle intersezioni sulla ex strada provinciale Pordenone - Aviano, in corrispondenza di via Risorgimento e di via Julia, per la messa in sicurezza dell'incrocio su via Garibaldi, via Runces e via Colombo e sull'incrocio di via Cavallotti con via Julia.
7. Ai fini di cui al comma 6, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roveredo in Piano presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa di ciascun intervento, con l'indicazione, ove presenti, delle altre fonti di finanziamento. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.
10. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli centrale il contributo concesso dalla Regione con decreto 1430/PMT, del 5 maggio 2015, per i lavori di ammodernamento della viabilità di interconnessione tra la S.P. 94 e via Buttrio a integrazione del contributo concesso con decreto PMT/4473/VS/9.10, del 31 ottobre 2014, con la diversa finalità afferente i lavori di risanamento della fondazione stradale esistente di Viale del Lavoro.
11. Per le finalità di cui al comma 10 il Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del cronoprogramma e del quadro economico. II Servizio competente in materia di lavori pubblici adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 10 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
3. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Sostegno alla programmazione degli enti di cui all'articolo 10)
1. L'Amministrazione regionale provvede al riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come determinate annualmente dalla legge di stabilità regionale, per le finalità definite all'articolo 5.
2. Gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, le spese ammissibili, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti con regolamento nel quale si stabiliscono altresì i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari. Il regolamento è approvato, in sede di prima approvazione, previo parere della Commissione consiliare competente, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura.
3. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a bis), sono ripartite sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti e bandi.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, mediante il fondo di cui all'articolo 5.>>;

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 7/2002, per l'anno 2017 lo stanziamento del "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" a valere sul capitolo 5573 per 1.328.800 euro è ripartito come segue:
e) 80.000 euro per le iniziative dirette dell'Amministrazione regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002, da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale, per la cui realizzazione l'Amministrazione regionale può avvalersi delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002.
5. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 4, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale 29/2007, come sostituito dal comma 6, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per l'anno 2017, qualora, successivamente all'applicazione dei criteri di cui al regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore al 70 per cento del finanziamento previsto dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale.
10. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002, al fine di garantire la continuità dell'attività, in via transitoria e per la sola annualità 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002, il 70 per cento del finanziamento come determinato dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015.
11. Per le finalità di cui al comma 10 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Il contributo ventennale costante di 18.000 euro annui, concesso nell'anno 2009 al Comune di Sesto al Reghena, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), confermato nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 6, comma 222, lettera l), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per la realizzazione dei lavori di "adeguamento sismico e funzionale della palestra del centro polisportivo di Bagnarola" e riconfermato nell'anno 2016 per la medesima opera ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), si intende pari al 6 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comprensiva del costo dei lavori, delle spese tecniche, generali e di collaudo e degli interessi dei mutui eventualmente contratti per il finanziamento dell'opera.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.500 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Amaro per l'acquisto dell'immobile denominato Officina del Fabbro detta "Farie".
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Amaro presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
18. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare una parte del contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli - Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli", a copertura delle spese già sostenute e da sostenersi per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso medesimo.
20. Ai sensi del comma 18 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza e la completezza della stessa, conferma il contributo per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso denominato "Ex Frigorifero del Friuli" per un importo inferiore a quello originariamente concesso, conferma altresì l'utilizzo di parte del contributo medesimo per la copertura delle spese già sostenute per l'ammortamento del mutuo stipulato per far fronte alle maggiori spese di acquisto del complesso stesso e fissa i termini perentori di rendicontazione di detti contributi.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 62, della legge regionale 27/2014 e degli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), al Comune di Spilimbergo, quale ente gestore della Biblioteca civica "B. Partenio", centro sistema del Sistema bibliotecario Se.Bi.Co. - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio di rendicontazione.
22. Per le finalità di cui al comma 21 il Comune di Spilimbergo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma del contributo.
23. Ai sensi del comma 21 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 18 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole sostituite al comma 19 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3 Parole aggiunte al comma 19 da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
4 Comma 8 abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 12/2017
5 Comma 10 bis aggiunto da art. 7, comma 93, L. R. 31/2017
6 Comma 10 ter aggiunto da art. 7, comma 93, L. R. 31/2017
Art. 8
 (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 3 bis della legge regionale 18/2005, come introdotto dal comma 3, lettera b), continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2016, n. 186 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 18/2005).
5.
Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<3 bis. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è compatibile con la trasformazione del contratto di solidarietà difensiva in contratto di solidarietà espansiva, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale, a favore dell'impresa richiedente, dell'integrazione salariale relativa alla trasformazione stessa.>>.

10. Per l'anno 2017 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2017.
14. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
Note:
1 Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 27/2017
2 Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3 Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4 Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera l), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
2.
I commi da 1 a 5 dell'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono abrogati.

3. All'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
d)
il comma 10 bis è sostituito dal seguente:
<<10 bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti attuativi dell'articolo 31, comma 7, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9, nei servizi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere assunti per lo svolgimento di attività socio - sanitarie previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 esclusivamente gli operatori in possesso della laurea triennale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria- Classe L/SNT2 e per le attività socio educative gli operatori in possesso del diploma di laurea appartenente alla classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007.>>;

5.
Dopo il comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è inserito il seguente:
<<54 bis. Le attività di cui al comma 53 di natura sociosanitaria sono soggette alla programmazione annuale del Servizio sanitario regionale di cui agli articoli 16 e 20 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria).>>.

8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è inserito il seguente:
<<2 bis. In sede di ripartizione fra le Unioni territoriali intercomunali delle risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006, l'Unione del Gemonese e l'Unione del Canal del Ferro-Val Canale sono considerate ambito territoriale unico. La misura dell'assegnazione singolarmente spettante alle due Unioni è determinata ripartendo l'importo complessivo ottenuto in misura proporzionale alla popolazione residente nel rispettivo territorio.>>.

Note:
1 Lettera b) del comma 3 abrogata da art. 165, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, c. 8, L.R. 6/2006.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. La quota di perequazione di cui all'articolo 7, comma 8, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale. Qualora il regolamento non venga adottato entro il 31 marzo 2017 trovano applicazione i criteri definiti per l'anno 2016 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 10 ottobre 2016, n. 194.
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.>>.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018, compatibilmente con la progressiva applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 4.
6. Le Unioni territoriali intercomunali applicano la contabilità economico-patrimoniale a decorrere dall'esercizio 2017.
10. Nelle more del completamento della riallocazione delle funzioni dai Comuni alle Unioni territoriali intercomunali prevista dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e per sopperire alle esigenze per l'esercizio delle funzioni infungibili per le quali i relativi statuti dei Comuni non prevedono l'esercizio tramite le Unioni territoriali intercomunali di riferimento, per il biennio 2016-2017, per i Comuni precedentemente costituiti in Unioni ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sciolte ai sensi dell'articolo 40 della citata legge regionale 26/2014, fermo restando la necessità di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la spesa di personale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 può essere innalzata in misura non superiore al 10 per cento del suo ammontare medio relativo al triennio 2011-2013.
14. Il finanziamento assegnato al Comune di Udine, in virtù dell'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e l'Associazione intercomunale Ambito Metropolitano con capofila il Comune di Udine, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale per l'anno 2006, è confermato per l'intervento di recupero dell'area del complesso architettonico dell'ex macello comunale di Via Sabbadini con riferimento alle aree espositiva e musicale di intrattenimento, all'area didattica-educativa per bambini, ai servizi per il pubblico, all'area espositiva culturale e all'area verde per la valorizzazione degli spazi verdi naturali esistenti.
15. La tempistica dell'intervento di cui al comma 14 è fissata per la fine lavori e per la rendicontazione al 31 dicembre 2018. Il termine di rendicontazione può essere differito, una sola volta, con decreto del Direttore di Servizio della competente struttura in materia di autonomie locali, esclusivamente per cause circostanziate e motivate.
16. I termini fissati con i provvedimenti previsti dall' articolo 2, comma 102, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono automaticamente prorogati al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
18.
Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'anno 2016 il termine previsto all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato, per le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare, in particolare, la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite.>>.

22. All'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
23.
Il secondo e il terzo periodo del comma 12 dell'articolo 57 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono soppressi.

Note:
1 Comma 17 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 9/2017
2 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2017
3 Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 26, L. R. 37/2017
4 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 9, comma 31, L. R. 44/2017
5 Parole sostituite al comma 16 da art. 9, comma 59, L. R. 44/2017
6 Al comma 16 del presente articolo la data del 30 giugno 2019 è modificata in 30 giugno 2020, a seguito della sostituzione di parole disposta dall'art. 9, c. 59, L.R. 44/2017, modificata ad opera dell'art. 3, c. 50, L.R. 13/2019.
7 Comma 12 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 58 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.