Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 19/01/2017

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 2
1.In via di interpretazione autentica dell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, ove si apra un procedimento penale nei confronti dei soggetti ivi indicati il rimborso delle spese legali è da intendersi ammesso in relazione a tutti gli oneri di difesa sostenuti dai soggetti medesimi in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella delle indagini preliminari definita con provvedimento di archiviazione.
2.In via di interpretazione autentica dell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, si intende che a tutti i soggetti ivi indicati spetta il diritto al rimborso integrale di tutte le spese di difesa sostenute nei giudizi ivi previsti compresi i giudizi contabili, nei limiti ritenuti congrui da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 ter e 1 quater, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della presente legge e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 2, come inseriti e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h), della presente legge, si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti del personale regionale.