Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 19/01/2017

Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 53/1981
Art. 1
1. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
dopo il comma 1 quater sono inseriti i seguenti:
<<1 quinquies.La Giunta regionale può altresì autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato e previo parere dell'Avvocatura, sentita la competente struttura tecnica, le spese per un solo consulente tecnico o perito di parte ovvero, in presenza di questioni particolarmente complesse che richiedono valutazioni di natura interdisciplinare, di più consulenti, per ogni ramo o disciplina afferente l'oggetto della perizia o consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso il numero dei consulenti non può essere superiore a quello dei consulenti o dei periti nominati dal giudice o dei quali si sia avvalso il consulente tecnico d'ufficio. Le relative spese sono liquidate esclusivamente sulla base delle tariffe o dei parametri vigenti per ciascun ordinamento professionale, previo parere di congruità rilasciato dal competente Ordine.
1 sexies.Su richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese legali può essere disposto direttamente in favore del difensore che ha prestato l'attività defensionale. In caso di condanna della controparte al pagamento delle spese legali, la Regione provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 solo a seguito di richiesta di pagamento alla controparte delle spese liquidate in sentenza. In caso di effettuato pagamento si provvede alla liquidazione della sola eventuale differenza tra i due importi e, in caso di esito infruttuoso, si provvede al rimborso delle spese legali di cui al comma 1 fermo restando l'obbligo del beneficiario, in caso di successivo pagamento, di versare immediatamente alla Regione gli importi corrisposti dall'obbligato.
1 septies.Salvo i casi in cui sussista un conflitto di interessi, la Regione può concedere, su istanza dell'interessato, un'anticipazione sul rimborso definitivo delle spese legali per la difesa nel procedimento o nel giudizio, nella misura massima del 50 per cento della nota spese di difesa sottoscritta dal difensore qualora una delle fasi del procedimento, seppur non ancora conclusiva di tutti i gradi del giudizio, si sia definita in senso favorevole. Ove il procedimento o il giudizio si concluda con esito favorevole, la somma anticipata verrà detratta dall'importo complessivo del rimborso delle spese di difesa.>>;

CAPO II
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 2
1.In via di interpretazione autentica dell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, ove si apra un procedimento penale nei confronti dei soggetti ivi indicati il rimborso delle spese legali è da intendersi ammesso in relazione a tutti gli oneri di difesa sostenuti dai soggetti medesimi in qualsiasi fase del procedimento, ivi compresa quella delle indagini preliminari definita con provvedimento di archiviazione.
2.In via di interpretazione autentica dell'articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, si intende che a tutti i soggetti ivi indicati spetta il diritto al rimborso integrale di tutte le spese di difesa sostenute nei giudizi ivi previsti compresi i giudizi contabili, nei limiti ritenuti congrui da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 ter e 1 quater, come sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della presente legge e quelle di cui all'articolo 151, commi 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 2, come inseriti e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) e h), della presente legge, si applicano anche in tutte le ipotesi in cui disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo prevedono il rimborso di spese legali nei confronti del personale regionale.
Art. 4
 (Norma finanziaria)
1.Per le finalità previste dall'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 1, nonché dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri Servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2.Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.