Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre
Art. 8
 (Comitato scientifico per le Portatrici Carniche)
1. Al fine di supportare la Regione nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato scientifico per le Portatrici Carniche, di seguito Comitato scientifico.
3. Il Comitato scientifico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal Presidente e da sei componenti, individuati tra: dirigenti regionali delle direzioni centrali competenti in materia di cultura, istruzione, ricerca e università, pari opportunità e/o esperti di turismo, di storia contemporanea, di gestione e valorizzazione museale, del territorio montano carnico.
4. Il Comitato scientifico è altresì composto dal vincitore della <<Borsa di studio in memoria delle Portatrici Carniche>> di cui all'articolo 2 e dalla vincitrice del <<Premio biennale a valenza internazionale "Portatrici Carniche">> di cui all'articolo 3.
5. Fino alla proclamazione dei vincitori della borsa di studio di cui all'articolo 2 e del premio di cui all'articolo 3, il Comitato scientifico è composto dai componenti di cui al comma 3.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato scientifico sono svolte dall'Ufficio di Gabinetto.
7. Il Comitato scientifico determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti in particolari materie trattate o persone direttamente interessate.
8. Ai componenti esterni del Comitato scientifico spetta esclusivamente un rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute.
9. I componenti del Comitato scientifico di cui al comma 3 restano in carica per cinque anni, i componenti di cui al comma 4 per due anni.
Art. 9
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2108 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (5453) 6. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
7. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2108 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 7, per complessivi 75.000 euro, suddivisi in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.