Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre
Art. 8
 (Comitato scientifico per le Portatrici Carniche)
1. Al fine di supportare la Regione nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato scientifico per le Portatrici Carniche, di seguito Comitato scientifico.
3. Il Comitato scientifico è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal Presidente e da sei componenti, individuati tra: dirigenti regionali delle direzioni centrali competenti in materia di cultura, istruzione, ricerca e università, pari opportunità e/o esperti di turismo, di storia contemporanea, di gestione e valorizzazione museale, del territorio montano carnico.
4. Il Comitato scientifico è altresì composto dal vincitore della <<Borsa di studio in memoria delle Portatrici Carniche>> di cui all'articolo 2 e dalla vincitrice del <<Premio biennale a valenza internazionale "Portatrici Carniche">> di cui all'articolo 3.
5. Fino alla proclamazione dei vincitori della borsa di studio di cui all'articolo 2 e del premio di cui all'articolo 3, il Comitato scientifico è composto dai componenti di cui al comma 3.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato scientifico sono svolte dall'Ufficio di Gabinetto.
7. Il Comitato scientifico determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti in particolari materie trattate o persone direttamente interessate.
8. Ai componenti esterni del Comitato scientifico spetta esclusivamente un rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute.
9. I componenti del Comitato scientifico di cui al comma 3 restano in carica per cinque anni, i componenti di cui al comma 4 per due anni.