Art. 5
(Recupero dei sentieri delle Portatrici Carniche)
1. Per valorizzare i percorsi seguiti dalle Portatrici Carniche, la Regione promuove il recupero e la fruizione culturale e turistica dei sentieri che ripercorrono i tracciati storici ancora oggi noti.
2. A tale fine la Regione č autorizzata a concedere al Club Alpino Italiano un contributo per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa, č presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura.
4. Con il decreto di concessione del contributo, da adottarsi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, sono fissati i termini e le modalitā per la rendicontazione dello stesso.