Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TITOLO IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002

Art. 71

(Sostituzione del Titolo della legge regionale 2/2002)

1. Il Titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>, è sostituito dal seguente: <<Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale>>.

Art. 72

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

Promozione turistica

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.

2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.>>.

Art. 73

(Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 88 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)>>;

b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare o il legale rappresentante o la persona preposta all'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati.>>.

Art. 74

(Modifiche all'articolo 114 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 114 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<escursionistica>> sono inserite le seguenti: <<e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada>>;

b) al comma 2 le parole <<, in ogni caso,>> sono soppresse e dopo le parole <<Friuli Venezia Giulia>> sono inserite le seguenti: <<per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica>>.

Art. 75

(Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 120 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 120

visite ai siti museali

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).>>.

Art. 76

(Inserimento dell'articolo 121 bis nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 121 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

<<Art. 121 bis

accompagnatore di media montagna

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.>>.

Art. 77

(Inserimento dell'articolo 121 ter nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 121 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 76, è inserito il seguente:

<<Art. 121 ter

maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada

1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;

d) assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);

f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.>>.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 78

(Modifiche all'articolo 123 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 123 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Iscrizione agli albi ed elenchi)>>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.>>;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 79

(Modifica all'articolo 133 della legge regionale 2/2002)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 133 della legge regionale 2/2002 le parole <<e telemark>> sono soppresse.

Art. 80

(Modifiche all'articolo 137 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 137 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola <<albi>> sono aggiunte le seguenti: <<o elenchi>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<guide alpine>> sono aggiunte le seguenti: <<e accompagnatore di media montagna>>;

c) al comma 4 dopo la parola <<alpina>> sono aggiunte le seguenti: <<e accompagnatore di media montagna>> e le parole <<2 maggio 1994, n. 319>> sono sostituite dalle seguenti: <<9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)>>.

Art. 81

(Sostituzione dell'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 137 bis

aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;

b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la regola del <<de minimis>>.>>.

Art. 82

(Modifica all'articolo 138 della legge regionale 2/2002)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

Art. 83

(Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 142 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<di accompagnatore di media montagna,>> e le parole <<al relativo albo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai relativi albi ed elenchi>>;

b) al comma 1 le parole <<da lire 500.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 250 euro a 1.000 euro>> e le parole <<lire 500.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<250 euro a 750 euro>>;

c) al comma 2 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 1.000.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 500 euro a 2.500 euro>>;

d) al comma 3 dopo le parole <<guida speleologica,>> sono inserite le seguenti: <<gli accompagnatori di media montagna,>> e le parole <<da lire 100.000 a lire 600.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 300 euro>>;

e) al comma 4 le parole <<lire 1.000.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<500 euro a 1.500 euro>>;

f) al comma 5 le parole <<da lire 100.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 50 euro a 500 euro>>.

Art. 84

(Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<lire 500.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<250 euro a 1.000 euro>>;

b) al comma 2 le parole <<lire 1.000.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 500 euro a 1.500 euro>>.

Art. 85

(Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 153

regolamento

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.>>.