Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
Art. 54
(Finalità)
1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan.
(1)
1 ter. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 bis.
(2)
1 quater. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli, ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento.
(3)
Note:1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
Art. 55
(Requisiti)
1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 56
(Affidamento della gestione delle aree)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.
2. In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla PromoTurismoFVG, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 41, comma 2.