Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO IV

UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO

Art. 26

(Unità abitative ammobiliate a uso turistico)

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. La locazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare e eventualmente, la prestazione di servizi condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di tali servizi non vale a qualificare l'unità abitativa ammobiliata quale struttura ricettiva alberghiera.

3. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.

4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) da coloro che hanno la disponibilità dell'immobile con o senza organizzazione in forma d'impresa;

b) da parte di agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica che agiscono in qualità di mandatarie o sublocatrici in forza di un mandato da parte dei titolari delle unità abitative ammobiliate a uso turistico che non intendono gestirle direttamente.

5. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità di cui ai commi precedenti non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Art. 27

(Classificazione)

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico si classificano in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato <<I>> facente parte integrante della presente legge.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei punteggi minimi indicati nell'allegato <<I>> il Comune competente a ricevere la SCIA può richiedere la collaborazione del CATT FVG, di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>).