Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO XI

NORME COMUNI

Art. 40

(Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)

1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.

2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.

Art. 41

(Obblighi di comunicazione degli ospiti)

1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Per finalità statistiche di monitoraggio delle presenze italiane e straniere sul territorio, gli esercenti di strutture ricettive turistiche comunicano i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il servizio telematico WEB TUR.

Art. 42

(Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)

1. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita.

(1)(2)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019