Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 9

(Pro loco e Comitato regionale UNPLI)

(1)

1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività finalizzate ad animazione turistica e sviluppo sociale, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

(2)

2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 10 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente.

(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 7/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni Pro loco)

1. Possono essere iscritte all'"Albo regionale delle associazioni Pro Loco" le associazioni Pro Loco aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;

b) svolgimento, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 9, comma 1;

c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

d) previsione nello statuto:

1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;

3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.

(1)

2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).

3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.

4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 28 della legge regionale 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 11

(Contributi)

(4)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;

b) erogare contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;

c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.

(1)(2)(5)

1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.

(3)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(6)

2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.