Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TITOLO II

ENTI E SOGGETTI

CAPO I

COMPETENZE DELLA REGIONE

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso:

a) la promozione dell'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici;

b) l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore;

c) il sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

d) la promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale;

e) la valorizzazione dei prodotti turistici e delle aree territoriali a vocazione turistica secondo i contenuti del Piano strategico del turismo.

2. La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), quale ente pubblico economico funzionale della Regione stessa.

CAPO II

PROMOTURISMOFVG

Art. 6

(PromoTurismoFVG)

1. PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

CAPO III

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 7

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari.

2. In particolare i Comuni:

a) gestiscono, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010, le procedure relative all'avvio e all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di agenzie di viaggio e turismo, strutture ricettive turistiche e stabilimenti balneari;

c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 8, o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni;

d) svolgono attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 45/2017

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 8

(Uffici di informazione e accoglienza turistica)

(1)

1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera e), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.

2. Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.

2 bis. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.

(2)

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai Comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, comma 3, lettera b), L. R. 45/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 15/2021

CAPO IV

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 9

(Pro loco e Comitato regionale UNPLI)

(1)

1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività finalizzate ad animazione turistica e sviluppo sociale, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

(2)

2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 10 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente.

(3)

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 7/2019

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole soppresse al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 10

(Albo regionale delle associazioni Pro loco)

1. Possono essere iscritte all'"Albo regionale delle associazioni Pro Loco" le associazioni Pro Loco aventi i seguenti requisiti:

a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;

b) svolgimento, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 9, comma 1;

c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

d) previsione nello statuto:

1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;

3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.

(1)

2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).

3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.

4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 28 della legge regionale 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Art. 11

(Contributi)

(4)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;

b) erogare contributi per l'insediamento e il funzionamento degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;

c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali.

(1)(2)(5)

1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande.

(3)

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

(6)

2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016

Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017

Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

CAPO V

CONSORZI TURISTICI E RETI D'IMPRESA

Art. 12

(Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)

1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, l'elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.

Art. 13

(Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate)

1. La Regione attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa di prodotti turistici tra operatori economici ai sensi dell'articolo 70.