Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

TITOLO X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015

Art. 86

(Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 le parole <<di cui all'articolo 54 della legge regionale 2/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>.

(1)(2)

Note:

Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.

Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale, modificato ad opera dell'art. 1, c. 23, L.R. 6/2017.

Art. 87

(Proroga personale in servizio presso la gestione commissariale dell'EZIT)

(1)

1. Il personale di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), continua a prestare servizio presso la gestione commissariale di Ezit per tutta la durata dell'attività commissariale, secondo le modalità concordate tra il Comune di Trieste e il Commissario liquidatore.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 5, L. R. 6/2019

Art. 88

(Termini di adeguamento)

1. La conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), deve avvenire entro il 30 aprile 2017 nei casi di cui all'articolo 62, comma 6, della medesima legge regionale.

Art. 89

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole <<consorzi di sviluppo economico locale>> sono aggiunte le seguenti:<<, ai Consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale)>>.

Art. 90

(Modifica all'articolo 38 della legge regionale 4/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole <<agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>.

(1)(2)

Note:

Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.

Il presente articolo ha efficacia dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.

Art. 91

(Modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Alla legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 15 è inserito il seguente:

<<2 ter. 1.L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).>>;

b) dopo il comma 2 octies.1 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

<<2 octies. 1.1.I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.>>;

c) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del comma 5.1 sono aggiunte le seguenti parole: <<che detiene la maggioranza del patrimonio consortile>>;

2) alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: <<, salvo quanto previsto dal comma 5.1.>>;

3) alla fine del comma 9 bis sono aggiunte le seguenti parole: <<e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.>>;

d) alla fine del comma 1 dell'articolo 63 dopo le parole <<diciotto mesi.>> sono aggiunte le seguenti: <<Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione.>>;

e) dopo il comma 4 dell'articolo 70 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.>>.

Art. 92

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013)

1. Al comma 52 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole <<per la realizzazione e la manutenzione ordinaria di infrastrutture anche destinate ad attività collettive>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive>>.

Art. 93

(Modifiche alla legge regionale 22/2006)

1. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole <<Il Piano di Utilizzazione contiene>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il Piano di Utilizzazione può contenere>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole <<e per la realizzazione di opere in esso ricadenti>> sono soppresse;

c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è abrogata;

d) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<<d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione>>;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il Piano Finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Il ricorso al suddetto Comitato è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), qualora ritenuti di particolare complessità.>>;

f) dopo l'articolo 13 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 13 ter

Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico

1. In attuazione dell'articolo 13 bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistic0.

2. Il Piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).

3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene, altresì, sentita la competente Commissione consiliare.

5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 94

(Modifiche alla legge regionale 18/2015)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

imposte locali di carattere speciale

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

4. Le Unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta.

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.>>;

b)

( ABROGATA )

(1)

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno di cui all'articolo 10, commi da 3 a 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), hanno effetto dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10, fatte salve eventuali disposizioni statali di carattere eccezionale finalizzate a contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 9, lett. b) L.R. 18/2015, a decorrere dall'1/1/2021.