Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 94

(Modifiche alla legge regionale 18/2015)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

<<Art. 10

imposte locali di carattere speciale

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

4. Le Unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta.

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.>>;

b)

( ABROGATA )

(1)

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno di cui all'articolo 10, commi da 3 a 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), hanno effetto dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10, fatte salve eventuali disposizioni statali di carattere eccezionale finalizzate a contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 9, lett. b) L.R. 18/2015, a decorrere dall'1/1/2021.