Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 72

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

Promozione turistica

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.

2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.>>.