Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 72
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002)
1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
Promozione turistica
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.
2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.>>.