Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 70

(Reti di impresa di prodotti turistici)

1. La Regione riconosce la rete di impresa quale forma prioritaria di aggregazione tra operatori economici, finalizzata alla crescita della competitività dei diversi prodotti turistici presenti sul territorio, espressione dell'offerta turistica complessiva.