Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 69 quater

(Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia)

(1)

1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata RCFVG, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:

a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;

b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;

c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;

d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 69 sexies.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.