Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 69 octies

(Promozione dei cammini)

(1)

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69 septies, comma 1, per:

a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;

b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 21/2021