Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 69 decies

(Norma di rinvio)

(1)

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale.

Note:

Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.