Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 61

(Contributi per infrastrutture turistiche)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;

d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 7, L. R. 37/2017