Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 36

(Residenze d'epoca)

1. Ferme restando le definizioni previste per ciascuna tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalle presente legge e i corrispondenti requisiti qualitativi ai fini della classificazione, una struttura ricettiva turistica può assumere la denominazione di residenza d'epoca qualora sia ubicata in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).