Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 18

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;

b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;

c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;

d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

(1)

2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come definite dall'articolo 14; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

Note:

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, L. R. 15/2021