Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 15 bis

(Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator)

(1)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia.

3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Note:

Articolo aggiunto da art. 50, comma 1, L. R. 6/2021