Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
CAPO III
 ATTIVITÀ PROMOZIONALE
Art. 62
 (Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)
4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.
6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.
6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 23, L. R. 12/2018
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 13/2022
3 Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2023
Art. 64
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2021