Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 105
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

b) l'articolo 9, commi 3, 4, 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) l'articolo 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
e) gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
f) l'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
h) l'articolo 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");
i) gli articoli 17, comma 1, 18, da 21 a 23 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo);
k) gli articoli da 33 a 35, 37 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);
l) l'articolo 58, commi 1 e 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
o) gli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), 4 e 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia);
q) gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009);
r) l'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
u) l'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
v) gli articoli da 46 a 48 e 50 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
x) gli articoli da 44 a 46, da 49 a 52, da 54 a 56, da 58 a 64, da 70 a 77 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
y) gli articoli da 73 a 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
z) l'articolo 3, comma 11 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
aa) l'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 (Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico);
bb) l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale);
cc) l'articolo 43 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali);
ee) l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
ff) l'articolo 54 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017
Art. 106
 (Norme transitorie)
1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 83, della legge regionale 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'articolo 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.
4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.
5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.
5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 23, L. R. 6/2017
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 24, L. R. 6/2017
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025
Art. 108
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 per l'anno 2017 e di 100.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 per l'anno 2017 e di 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 59 è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2017 e di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 61 è autorizzata la spesa complessiva di 4.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2017 e di 2.000.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 7.540.000 euro suddivisa in ragione di 3.770.000 euro per l'anno 2017 e di 3.770.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. Per le finalità previste dall'articolo 63 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 64 è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 850.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Agli oneri complessivi di 9.370.000 euro suddivisi in ragione di 4.910.000 euro per l'anno 2017 e di 4.460.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. All'onere complessivo di 140.000 euro suddiviso in ragione di euro 70.000 per l'anno 2017 e di euro 70.000 per l'anno 2018 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.