Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
TITOLO XI
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE
CAPO I
Art. 99
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 109, lettera e), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18, c. 2, 4 e 6, L.R. 20/2006.
Art. 101
1.
Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole <<87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)>> sono sostituite dalle seguenti: <<23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)>>.