Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 90

( ABROGATO )

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.
2 Il presente articolo ha efficacia dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
3 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera mm), L. R. 17/2025