<<1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.>>;