Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 77
1.
Dopo l'articolo 121 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 76, è inserito il seguente:

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.