Art.69 ter
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all'aria aperta.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Friuli Venezia Giulia definisce e individua la rete dei cammini così concorrendo a implementare l'offerta culturale e turistica regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.