Art. 69 octies
1.
La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69 septies, comma 1, per:
a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;
b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.
2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 21/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 3/2024