Art. 60
(Concessione, erogazione, controlli)
1. In deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 59 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.
3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 59 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.
4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 . Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 15, lettera b), L. R. 16/2021