Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Art. 39
 (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017