Art. 10
(Albo regionale delle associazioni Pro loco)
1.
Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti:
a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;
b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento;
c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività.
2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).
3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.
4.
Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all'
articolo 28 della legge regionale 2/2002
alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.