1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale.