Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2 Articolo 69 bis aggiunto da art. 2, comma 69, lettera a), L. R. 25/2016
3 Titolo IV bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
4 Articolo 47 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
5 Parole aggiunte all' Allegato H da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 14/2017
6 L'Allegato A della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
7 L'Allegato B della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
8 L'Allegato C della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
9 L'Allegato D della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
10 L'Allegato E della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
11 L'Allegato F della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
12 L'Allegato G della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
13 L'Allegato H della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
14 L'Allegato I della presente legge è stato sostituito con il corrispondente allegato del DPReg. 27/3/2018, n. 084/Pres. (B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
15 Articolo 31 bis aggiunto da art. 20, comma 7, L. R. 6/2019
16 Capo IV bis del Titolo VII aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
17 Articolo 69 ter aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
18 Articolo 69 quater aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19 Articolo 69 quinquies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20 Articolo 69 sexies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
21 Articolo 69 septies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
22 Articolo 69 octies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
23 Articolo 69 nonies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
24 Articolo 69 decies aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
25 Articolo 15 bis aggiunto da art. 50, comma 1, L. R. 6/2021
26 Vedi anche quanto disposto all' Allegato D dall'art. 2, comma 14, L. R. 13/2021
TITOLO I
 PRINCIPI GENERALI
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Oggetto)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale.
Art. 2
 (Finalità)
1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con la presente legge riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell'offerta dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive turistiche, dell'organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi.
Art. 4
 (Turismo accessibile)
1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. Non è consentito impedire alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
TITOLO II
 ENTI E SOGGETTI
CAPO III
 COMPETENZE DEI COMUNI
Art. 7
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 3, lettera a), L. R. 45/2017
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 23, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
CAPO IV
 ASSOCIAZIONI PRO LOCO
Art. 10
 (Albo regionale delle associazioni Pro loco)
1. Possono essere iscritte all'"Albo regionale delle associazioni Pro Loco" le associazioni Pro Loco aventi i seguenti requisiti:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;
b) svolgimento, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 9, comma 1;
2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).
3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.
4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 28 della legge regionale 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 11
1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 16, lettera a), L. R. 24/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 2, L. R. 14/2017
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO III
 DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
 DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 14
 (Definizione)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.
2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.
3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.
5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 17
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010.
3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
Art. 18
 (Associazioni senza scopo di lucro)
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come definite dall'articolo 14; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, L. R. 15/2021
Art. 19
 (Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.
2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 6, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45.
3. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
8. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
2 Comma 5 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3 Comma 6 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 20
 (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 19 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.
TITOLO IV
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
CAPO I
 STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 21
2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico -sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.
3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.
4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da <<A>> a <<I>> alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante.
5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. (Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi.
6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
2 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 6, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO II
 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 22
 (Definizioni)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.
4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.
8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.
12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
3 Comma 12 bis aggiunto da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 6/2019
4 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 46, comma 9, L. R. 6/2019
Art. 24
 (Dipendenze)
1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.
3. Le dipendenze mantengono il medesimo livello di classificazione della sede principale della struttura qualora le camere o gli appartamenti possiedono tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere sono assicurati gli stessi servizi previsti per la sede principale, ferme restando le esclusioni previste nella lettera b) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <<A>>, e nella lettera a) delle "Avvertenze" di cui all'allegato <<B>> alla presente legge.
4. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza possiedono requisiti diversi da quelli per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera principale di cui all'articolo 23, comma 1, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione della sede principale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 3, L. R. 6/2019
CAPO III
 BED AND BREAKFAST
Art. 25
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 6/2019
CAPO IV
 UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO
Art. 26
 (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.
2. La locazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare e eventualmente, la prestazione di servizi condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di tali servizi non vale a qualificare l'unità abitativa ammobiliata quale struttura ricettiva alberghiera.
3. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.
5. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità di cui ai commi precedenti non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
CAPO VI
 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Art. 29
 (Definizione e tipologia)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.
8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 5, lettera a), L. R. 6/2019
2 Comma 8 bis aggiunto da art. 20, comma 5, lettera b), L. R. 6/2019
3 Comma 8 ter aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
4 Comma 8 quater aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 10/2023
5 Parole aggiunte al comma 8 ter da art. 2, comma 2, L. R. 13/2023
Art. 31 bis
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 7, L. R. 6/2019
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 46, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 4 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4 Lettera d bis) del comma 4 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
CAPO VII
 STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
Art. 32
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 3, L. R. 6/2019 . Per le strutture di cui al presente articolo, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, c. 1, lettere c) e o) della L.R. 19/2009, come modificate dall'art. 6, c. 2 della medesima L.R. 6/2019.
CAPO VIII
 RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Art. 33
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 36, L. R. 31/2017
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 4, L. R. 36/2017
CAPO X
 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA
Art. 37
 (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.
6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.
7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera e) del comma 4 da art. 20, comma 8, L. R. 6/2019
2 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
3 Lettera i) del comma 4 abrogata da art. 27, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 38
 (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)
1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
(1)
2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.
Note:
1 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 62, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 39
 (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)
1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
CAPO XI
 NORME COMUNI
CAPO XII
 VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE
Art. 43
 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'articolo 47.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.
4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.
CAPO XIII
 VIGILANZA E SANZIONI
Art. 46
 (Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 22, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
5. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 46, comma 3, L. R. 6/2019
TITOLO IV BIS
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
CAPO I
 LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE
Art. 47 bis
1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato <<I>> di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.
2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 14/2017
TITOLO V
 STABILIMENTI BALNEARI
CAPO I
 STABILIMENTI BALNEARI
Art. 49
6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di stabilimenti balneari le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.
7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
8. Gli stabilimenti balneari già classificati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trova applicazione l'allegato di cui al comma 5, lettera b).
9. L'allegato di cui al comma 5, lettera b), è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.
Note:
1 Nel B.U.R. dd. 25/1/2017, n. 4, è stato pubblicato l'avviso di rettifica con cui all'art. 21, c. 4, le parole "negli allegati da "A" a "L"", sono sostituite dalle "negli allegati da "A" a "I""; all'art. 49, c. 5, lett. b), le parole "di cui all'allegato "M"", sono sostituite dalle "di cui all'allegato "J""; all'allegato "M" della legge, la denominazione "Allegato M" è sostituita da "Allegato J".
Art. 52
 (Sanzioni amministrative)
1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.
3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
TITOLO VII
 INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO
CAPO II
 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE
Art. 59
 (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)
3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 14/2017
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 43, L. R. 37/2017
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 44, L. R. 37/2017
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 9, L. R. 6/2019
5 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 16/2021
CAPO III
 ATTIVITÀ PROMOZIONALE
Art. 62
 (Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)
4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.
6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.
6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 8, comma 23, L. R. 12/2018
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 43, L. R. 13/2022
3 Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 14/2023
Art. 64
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 15/2021
CAPO IV
 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO
Art. 68
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.
2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.
6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 6, L. R. 31/2017
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 37/2017
3 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
Art. 69
 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.
5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 è determinata, altresì, la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 7, L. R. 31/2017
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 3, L. R. 12/2018 . Si vedano le disposizioni transitorie dell'art. 8, commi 4 e 5 della L.R. 12/2018.
CAPO IV bis
 INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art.69 septies
2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.
3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 69 octies
2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 21, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 21/2021
TITOLO IX
CAPO I
Art. 76
1.
Dopo l'articolo 121 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 121 bis
 accompagnatore di media montagna
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.
3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.>>.

Art. 77
1.
Dopo l'articolo 121 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 76, è inserito il seguente:

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 81
1.
L'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 137 bis
 aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.
2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

TITOLO X
CAPO I
Art. 86
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 le parole <<di cui all'articolo 54 della legge regionale 2/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>.

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.
2 Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale, modificato ad opera dell'art. 1, c. 23, L.R. 6/2017.
Art. 87
1. Il personale di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), continua a prestare servizio presso la gestione commissariale di Ezit per tutta la durata dell'attività commissariale, secondo le modalità concordate tra il Comune di Trieste e il Commissario liquidatore.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 5, L. R. 6/2019
Art. 88
 (Termini di adeguamento)
1. La conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), deve avvenire entro il 30 aprile 2017 nei casi di cui all'articolo 62, comma 6, della medesima legge regionale.
Art. 90
1.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole <<agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>.

Note:
1 Il presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dall'art. 58, c. 2, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 106, c. 6, della medesima legge regionale.
2 Il presente articolo ha efficacia dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
Art. 91
1. Alla legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 93
1. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Il Piano Finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Il ricorso al suddetto Comitato è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), qualora ritenuti di particolare complessità.>>;

f)
dopo l'articolo 13 bis è aggiunto il seguente:
<<Art. 13 ter
 Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico
1. In attuazione dell'articolo 13 bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistic0.
2. Il Piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).
3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene, altresì, sentita la competente Commissione consiliare.
5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.>>.

Art. 94
1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 imposte locali di carattere speciale
1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.
2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.
3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.
4. Le Unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta.
5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.
6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.
8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.>>;

b)   ( ABROGATA )
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno di cui all'articolo 10, commi da 3 a 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), hanno effetto dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10, fatte salve eventuali disposizioni statali di carattere eccezionale finalizzate a contenere il livello complessivo della pressione tributaria.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 9, lett. b) L.R. 18/2015, a decorrere dall'1/1/2021.
TITOLO XI
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE
CAPO I
Art. 101
1.
Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole <<87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)>> sono sostituite dalle seguenti: <<23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)>>.

TITOLO XII
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 105
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

b) l'articolo 9, commi 3, 4, 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) l'articolo 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
e) gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
f) l'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
h) l'articolo 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo");
i) gli articoli 17, comma 1, 18, da 21 a 23 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo);
k) gli articoli da 33 a 35, 37 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);
l) l'articolo 58, commi 1 e 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
o) gli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), 4 e 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia);
q) gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009);
r) l'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
u) l'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
v) gli articoli da 46 a 48 e 50 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
x) gli articoli da 44 a 46, da 49 a 52, da 54 a 56, da 58 a 64, da 70 a 77 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);
y) gli articoli da 73 a 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);
z) l'articolo 3, comma 11 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);
aa) l'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 (Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico);
bb) l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale);
cc) l'articolo 43 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali);
ee) l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
ff) l'articolo 54 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 1, comma 21, L. R. 6/2017
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017
Art. 106
 (Norme transitorie)
1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.
3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 83, della legge regionale 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'articolo 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.
4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.
5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.
5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 2, comma 16, lettera b), L. R. 24/2016
3 Comma 6 sostituito da art. 1, comma 23, L. R. 6/2017
4 Comma 7 bis aggiunto da art. 1, comma 24, L. R. 6/2017
Art. 107
 (Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione regionale è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile.
Art. 108
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 per l'anno 2017 e di 100.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 per l'anno 2017 e di 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall'articolo 59 è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2017 e di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 61 è autorizzata la spesa complessiva di 4.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2017 e di 2.000.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 7.540.000 euro suddivisa in ragione di 3.770.000 euro per l'anno 2017 e di 3.770.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. Per le finalità previste dall'articolo 63 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 64 è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 850.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Agli oneri complessivi di 9.370.000 euro suddivisi in ragione di 4.910.000 euro per l'anno 2017 e di 4.460.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. All'onere complessivo di 140.000 euro suddiviso in ragione di euro 70.000 per l'anno 2017 e di euro 70.000 per l'anno 2018 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.