Art. 58
(Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Gli incentivi di cui agli articoli 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69 e 69 bis, sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 69, lettera b), L. R. 25/2016