Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 6

(Atto di ricognizione)

1. Entro il 28 febbraio 2017 il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano un atto di ricognizione per ciascuna Provincia, riferito all'1 gennaio 2017 e articolato in relazione alle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 3 e 4 e alle attività ancora svolte dall'ente, con evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria, delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni, il dato, qualora non frazionabile, viene imputato per intero alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

2. Entro il 15 marzo 2017 l'atto di ricognizione di cui al comma 1 è pubblicato con apposita evidenza nel sito internet istituzionale della Regione per la durata di trenta giorni.