Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 45

(Nomina di componenti di organi di enti pubblici e privati)

1. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza di organi provinciali a nominare i componenti di organi di altre amministrazioni pubbliche e tale competenza non sia attribuita ai Comuni o alle Unioni territoriali intercomunali, la stessa è attribuita alla Regione che opera applicando, in quanto compatibili, le modalità previste dalle predette disposizioni di legge.

1 bis. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa è attribuita al Consiglio regionale.

(1)

2. Qualora gli statuti di enti pubblici e privati prevedano la competenza della Provincia a effettuare nomine o designazioni in organi di detti enti, tale competenza è attribuita alla Regione nelle more della eventuale modifica di detti statuti.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 26, L. R. 31/2017