Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 3

(Trasferimento di funzioni alla Regione)

(1)

1. Sono trasferite alla Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, le seguenti funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 2:

a) funzioni in materia di istruzione e politiche giovanili:

1) le funzioni concernenti gli interventi per l'attuazione dei corsi di orientamento musicale di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

2) la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti non statali di musica di cui alla legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 (Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di musica con finalità professionali);

3) il coordinamento degli Informagiovani e la promozione della formazione di reti sul territorio, provvedendo al monitoraggio delle attività di cui all'articolo 30, comma 5, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

b) ogni altra funzione svolta dalla Provincia in forza di norme di legge, non indicata all'articolo 4.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017