Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 11 bis

(Ulteriori disposizioni in materia di immobili)

(1)

1. In deroga all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, i beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni provinciali trasferite, per i quali alla data del 31 agosto 2017 non si è proceduto alla sottoscrizione dei verbali di consegna, sono trasferiti con le modalità previste ai commi 2 e 3.

2. Gli immobili assegnati nei piani di subentro alla Regione sono trasferiti in proprietà a prescindere dal verbale di consegna, con effetto dall'1 settembre 2017.

3. Per gli immobili assegnati nei piani di subentro a enti diversi dalla Regione, il Commissario redige i relativi verbali, li trasmette in via telematica all'ente subentrante e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà ha effetto dalla data di trasmissione del verbale di consegna all'ente subentrante.

4. La Regione cura gli adempimenti di cui al comma 3 non conclusi alla data dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 8, comma 6, redige e trasmette i relativi verbali e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 10, comma 23, L. R. 31/2017