Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.

Art. 11

(Funzioni esercitate dalle Province di cui all'articolo 2, comma 3)

1. A far data dall'1 gennaio 2017, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, svolgono esclusivamente le funzioni di cui all'Allegato A della legge regionale 26/2014, nonché quelle di cui all'articolo 42 bis.

(1)

2. Dall'1 gennaio 2017 la Regione cura le funzioni, previste da norme di legge, non più esercitate dalle Province per effetto di quanto previsto dal comma 1, fermo restando, in capo a queste ultime, l'obbligo di concludere i procedimenti già avviati alla data del 31 dicembre 2016.

3. In relazione alle funzioni non più esercitate dall'1 gennaio 2017 per effetto di quanto previsto dal comma 1, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, entro il 28 febbraio 2017 trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali un atto di ricognizione con evidenza delle attività e delle passività, delle risorse umane e strumentali nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere, ivi compreso il contenzioso.

4. Fino al subentro della Regione, le Province di cui all'articolo 2, comma 3, mantengono a loro carico l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferiti a funzioni trasferite nel corso degli anni 2016 e 2017 alla Regione o alle Unioni territoriali intercomunali e mantengono a loro favore i contributi connessi a essi o alle opere per i quali sono stati stipulati.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 8, L. R. 25/2016

Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 51, L. R. 44/2017