Art. 9 quinquies
(Atti contabili conseguenti alle operazioni di liquidazione)
1. L'Amministrazione regionale provvede ad adottare gli atti di entrata e di spesa conseguenti alle operazioni di liquidazione delle Province, successivamente alla data da cui ha effetto la soppressione delle Province stesse.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 32/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 25, L. R. 37/2017