Art. 9 quater
(Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)
1. In relazione alla soppressione delle Province, a decorrere dal mese di settembre 2017 è costituito l'Ufficio stralcio per la gestione, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province non trasferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5. L'Ufficio stralcio opera attribuendo i rapporti giuridici e i procedimenti alle strutture regionali o agli enti competenti per materia, ovvero curando direttamente le procedure per i rapporti giuridici che attengono alla sfera giuridica dell'ente Provincia nel suo complesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la gestione, dei rapporti giuridici e dei procedimenti relativi alle Province di cui all'articolo 2, comma 3, non trasferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 31/2017
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 4, L. R. 37/2017
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 49, L. R. 44/2017
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 67, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019