Art. 9 bis
(Disposizioni speciali per il trasferimento di immobili provinciali)
1. I Piani di liquidazione di cui all'articolo 8 individuano i complessi condominiali e gli alloggi con funzioni di edilizia residenziale, comprese le relative pertinenze, che sono trasferiti in proprietā alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) territorialmente competenti, per essere utilizzati secondo gli scopi istituzionali delle stesse.
2. Il complesso immobiliare di "Villa Carinzia" a Pordenone, comprese le relative pertinenze, č trasferito in proprietā all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalitā previste dall'articolo 8, per essere utilizzato in tutto o in parte secondo gli scopi istituzionali della stessa.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria garantisce l'utilizzo gratuito e permanente di spazi all'interno del compendio immobiliare di "Villa Carinzia" a favore della Regione. L'utilizzo degli spazi č disciplinato da apposita convenzione tra l'Azienda per l'assistenza sanitaria e la Regione.
3 bis.
Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo Diurno" a Udine, comprese le relative pertinenze, č trasferito in proprietā all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalitā previste dall'articolo 8, al fine di garantire la continuitā nella gestione delle funzioni delegate da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
<<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2017
2Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 48, L. R. 44/2017