Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015e 10/2016.
Art. 7
 (Piano di subentro)
1. Entro il 31 marzo 2017, in relazione a ciascuna Provincia, il Commissario, sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni che non vi partecipano, trasmette all'Assessore competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di subentro relativamente alle funzioni di cui al Capo II.
2. La proposta di Piano di subentro, in relazione a ciascuna Provincia, individua distintamente per la Regione, per le Unioni territoriali intercomunali e per i Comuni che non vi partecipano, i beni mobili e immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, i procedimenti e i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, compreso il contenzioso.
4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 9, la Giunta regionale provvede, in conformità alle scadenze stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ad aggiornare il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali dirette e indirette, includendovi le partecipazioni di cui al comma 3, lettera d) nelle quali subentri la Regione. L'aggiornamento è operato in armonia agli indirizzi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette tramite enti già adottati dalla Giunta regionale.
5. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.
8. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione di ciascuna proposta di Piano di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul Piano di subentro. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi trenta giorni, si prescinde dalla stessa.
9. Il Piano di subentro è approvato, entro il 30 giugno 2017, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali.
10. Il Commissario garantisce agli enti subentranti la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito e delle relative dotazioni strumentali.
11. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dei rapporti giuridici oggetto del subentro decorre dall'1 luglio 2017. I dati contenuti in ciascun Piano di subentro sono aggiornati dal Commissario con riferimento alla situazione esistente alla data dell'effettivo trasferimento e sono trasmessi all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 19, L. R. 31/2017