<< Art. 18
consigliere e consiglieri di parità di area vasta
1. Le Unioni territoriali intercomunali nominano le consigliere e i consiglieri di parità di area vasta in forma associata per l'esercizio delle funzioni nelle aree territoriali di cui all'Allegato C bis della
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. Alle consigliere e ai consiglieri di parità di area vasta si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4. Le Unioni territoriali intercomunali forniscono alle consigliere e ai consiglieri il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle funzioni.>>.